Quando il mutuo è destinato all’acquisto di un immobile ad uso abitativo da destinare ad abitazione principale (del proprietario o di suoi parenti stretti), lo Stato concede al privato delle agevolazioni fiscali nella forma della detrazione di imposta.
Ciò significa che è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo i costi sostenuti per il mutuo, al fine di ridurre l’ammontare delle imposte da versare complessivamente all’Agenzia delle Entrate.
Gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sono detraibili nella misura del 19 (diciannove) pe cento, alle seguenti condizioni:
. il mutuo deve essere stipulato nei 12 (dodici) mesi antecedenti o successivi all’acquisto dell’immobile;
. entro 12 (dodici) mesi dall’acquisto, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale.
Capita sovente che l’acquirente non possa nell’immediato utilizzare concretamente l’immobile, dovendo prima completare i lavori di ristrutturazione. Ebbene dal 2001 egli ha due anni di tempo dall’acquisto per portare a compimento la destinazione (il tutto comprovato dai necessari titoli edilizi).
Nel caso in cui l’abitazione sia intestata ad una coppia di coniugi, ciascun coniuge può fruire soltanto delle detrazioni a lui spettanti in base alla propria quota di proprietà; se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo.
Nella stessa misura (pari al 19 – diciannove – per cento), sono detraibili le spese notarili sostenute per la stipula del mutuo, comprensive delle spese sostenute dal notaio per conto del cliente (quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca).
Pertanto, la fattura del notaio dovrà correttamente riportare in maniera separata i costi della compravendita e quelli del mutuo.