La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale ordinario per i coniugi cittadini italiani. Infatti, essa si applica automaticamente a tutti gli acquisti successivi al matrimonio, a meno che i coniugi non scelgano la separazione dei beni al momento del matrimonio oppure con una convenzione notarile successiva.
Salvo speciali casi, non è possibile escludere un bene immobile dalla comunione legale dei beni; pertanto, se davanti al notaio si presenta soltanto uno dei due coniugi, anche il coniuge assente acquista la sua parte d’immobile (anche a sua insaputa). Ne consegue che la gestione e la vendita dell’immobile caduto in comunione spetta obbligatoriamente ad entrambi i coniugi (fatta salva la procura speciale in forma notarile).
I principali casi di esclusione di acquisti dal regime di comunione sono la successione ereditaria e la donazione.
In via interpretativa, in presenza di stringenti presupposti da verificare direttamente con l’aiuto di un consulente, si riconosce che il coniuge possa acquistare singolarmente un bene immobile se, per il pagamento del prezzo, utilizza denaro “personalissimo“.
Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato all’estero, occorre verificare la cittadinanza dei coniugi ed il luogo della prevalente vita di coppia per comprendere la legge di quale Stato si applica al regime patrimoniale degli acquisti della famiglia.