In questo articolo cercherò di spiegare brevemente quando, come e perché si può acquistare o vendere una abitazione godendo delle c.d. agevolazioni “Prima Casa”
Le agevolazioni “Prima Casa” consentono di acquistare, a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione), un immobile ad uso abitativo sostenendo imposte ridotte.
A partire dal gennaio 2016 i requisiti necessari per godere delle predette agevolazioni sono i seguenti:
. l’immobile in acquisto non deve essere di lusso, ovvero non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
. avere o spostare (entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune ove si trova l’immobile in acquisto;
. non possedere al momento dell’acquisto altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile in acquisto;
. non possedere oppure impegnarsi in sede di acquisto a rivendere (entro 12 mesi) la propria “prima casa“.
L’imposta agevolata per gli acquisti a titolo oneroso si abbassa dal 9 (nove) per cento al 2 (due) per cento.
L’imposta agevolata per gli acquisti a titolo gratuito si abbassa dal 3 (tre) per cento all’imposta fissa di 400 (quattrocento) euro a prescindere dal valore della donazione.
Allorché ci si accinge all’acquisto di una “prima casa”, occorre ancora sapere che la legge prevede l’ipotesi della decadenza per il caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto con le agevolazioni e che tale decadenza può essere evitata riacquistando altra abitazione principale entro 12 mesi dall’alienazione.
Ovviamente, la disciplina è molto più complessa e particolareggiata, considerata anche l’ampia produzione giurisprudenziale e delle corti tributarie territoriali in materia.
Pertanto, ogni caso va valutato con attenzione – in via preventiva – per evitare recuperi della maggiore imposta, nonché delle sanzioni previste, da parte dell’Agenzia delle Entrate (la quale, per legge, dispone di un periodo di cinque anni per effettuare tutti gli opportuni accertamenti).